Art. 75.
(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà).

      1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale per adulti informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, anche se non

 

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formalmente redatto, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dello articolo 58 o ai commi 1 e 2 dell'articolo 61 o ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 o ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 66, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario, dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.